In Italia, il datore di lavoro è obbligato a rispettare i principi ergonomici “nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione”. A stabilirlo è infatti il Decreto Legislativo 81/2008 (agli articoli 15, comma 1, lettera d e numero 17). Lo scopo di queste e altre normative in linea con quella citata, è quello di ridurre effetti negativi e rischi del lavoro ripetitivo e monotono, tutelando la salute dei lavoratori.
Ma quali sono i principi ergonomici e cosa significa garantire l’ergonomia sul posto di lavoro?
Vediamolo in questo articolo.
Cos’è e cosa significa ergonomia
La parola “ergonomia” deriva dall’unione di due parole greche: ergon, che significa lavoro, e nomos, che vuol dire norme, leggi. Si tratta a tutti gli effetti di una scienza che, secondo la definizione dell’IEA (International Ergonomics Association) “si occupa della comprensione delle interazioni tra l’uomo e gli altri elementi di un sistema, applicando teorie, principi, dati e metodi alla progettazione, al fine di ottimizzare il benessere umano e le prestazioni complessive”.
Spesso chiamata anche scienza dei fattori umani, l’ergonomia si basa su numerose altre discipline scientifiche, come l’antropometria, la meccanica, l’ingegneria industriale, il design industriale, la fisiologia, la psicologia e la medicina del lavoro, solo per citarne alcune.
Una materia articolata, dunque, che si applica anche ai luoghi e ai metodi di lavoro, con particolare attenzione a quelli che comportano la movimentazione manuale dei carichi, la ripetizione dei compiti e/o l’adozione di posture incongrue, per renderli più sicuri e accettabili e garantire sicurezza e salute dei lavoratori.
Principi di ergonomia: la norma UNI ISO 11228
La norma tecnica di riferimento per quanto riguarda il sollevamento e il trasporto manuale di oggetti di 3 kg o più è la UNI ISO 11228 – 1, che dà indicazioni di ergonomia della movimentazione di tali oggetti considerando una velocità di cammino moderata tra 0.5 e 1 m/s e per un massimo di 8 ore di lavoro. Sono invece esclusi dal documento i compiti combinati in un turno (multitask) e le azioni che prevedono la tenuta degli oggetti senza camminare, il traino o la spinta, il sollevamento da parte di più persone e la movimentazione di oggetti in posizione seduta.
Si tratta di una guida pratica e chiara, in cui rientrano anche alcuni punti chiave particolarmente salienti:
- la capacità di sollevare e trasportare oggetti varia da persona a persona, anche sulla base di caratteristiche quali il genere, l’età e le condizioni di salute: vanno quindi sempre considerate eventuali esigenze particolari, soprattutto in presenza di azioni che non possono essere esaurite nel breve periodo;
- la collaborazione di più persone (team) al sollevamento di un carico può rendere possibile movimentazioni viceversa rischiose per il singolo. Tuttavia, è importante tenere conto dei limiti di massa previsti e garantire ottimali condizioni di visibilità e movimento durante l’azione;
- le valutazioni personali di peso e forza non sono affidabili poiché sono condizionate da fattori soggettivi e non oggettivi, sia per quanto riguarda i sollevamenti occasionali, sia per quelli ripetitivi;
- durante la movimentazione, è fondamentale considerare (ed eventualmente correggere) la postura evitando flessioni, torsioni e movimenti incongrui, tenendo invece una base di appoggio sicura e vicina all’oggetto, senza ostacoli frapposti;
- altrettanto essenziale è la collocazione del carico che deve avere una distanza da terra e dal corpo adeguata per permetterne la movimentazione senza sforzi e senza ricorrere a posture rischiose.
Compiti del Datore di lavoro
Il Datore di lavoro, insieme alle altre figure preposte alla prevenzione aziendale (RSPP, Medico competente e RLS) è quindi tenuto a:
- valutare tutti i rischi per individuare e neutralizzare i fattori potenzialmente dannosi anche attraverso l’introduzione di sistemi automatici;
- ridurre i rischi adottando misure organizzative e tecniche efficaci, tenendo conto delle specificità dell’attività e dell’ambiente di lavoro in relazione ai fattori di rischio individuali.
Nel farlo dovrà quindi occuparsi di progettare o riprogettare i posti di lavoro per eliminare le condizioni critiche ad alto rischio, e redigere un apposito Documento di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.
La progettazione preventiva
La progettazione ergonomica degli spazi di lavoro rende l’attività compatibile con le caratteristiche, le necessità, le capacità e le eventuali limitazioni delle persone a prescindere dalle differenze di genere, età, provenienza geografica, inquadramento lavorativo, condizioni di salute.
L’applicazione dei principi ergonomici, fin dalle fasi costruttive e organizzative delle postazioni, aiuta a prevenire l’insorgenza di traumi e malattie dell’apparato muscolo scheletrico dovuti a movimenti ripetitivi degli arti superiori (mani, braccia e spalle). Inoltre, aumenta l’efficacia e l’efficienza di chi lavora ed esercita un’influenza positiva su tutto il sistema, incrementando l’affidabilità complessiva.
La riprogettazione ergonomica
A seguito della valutazione ergonomica dei luoghi di lavoro già operativi, potrebbe emergere l’evidenza di alcuni difetti nell’impostazione e organizzazione dell’attività, che dovranno essere corretti opportunamente.
In questi casi, l’analisi dei fattori di rischio (forza/sforzi, ripetitività, posture obbligate, orari, ritmi, recuperi, costrittività organizzative) è fondamentale per definire gli interventi correttivi più adatti.
Oltre a garantire condizioni di lavoro accettabili, l’adattamento ragionevole del posto di lavoro può rendere compatibile l’inclusione e/o l’inserimento (o il reinserimento) di persone con ridotte capacità lavorative e ipersuscettibilità individuali.
Per tutte queste ragioni, l’adozione di un approccio ergonomico sul posto di lavoro non è solo un obbligo, ma uno strumento che va a vantaggio sia dei lavoratori, che dell’azienda.